Assicurazione danni

Do ut des”: un’espressione che deriva dal diritto romano. Con essa si indicava una forma di contratto che comportava uno scambio di oggetti reciproco: io do una cosa a te e tu, di rimando, me ne dai un’altra di valore simile. L’origine del termine era in voga nell’intera società romana e, ancora oggi, è utilizzata nell’ambito del diritto privato, per definire i contratti di scambio; un esempio pratico è senz’altro riconducibile al contratto di assicurazione.

L’assicurazione è infatti un contratto, definito polizza di assicurazione, in virtù del quale, l’assicuratore, a fronte del pagamento di un premio, si obbliga a rivalere l’assicurato, entro i limiti convenuti, del danno a questi cagionato da un sinistro.

Gli attori principali di questo scenario sono:

  1. l’Assicuratore, che assume, ossia accetta il rischio;
  2. il Contraente, che stipula il contratto di assicurazione e paga il relativo premio;
  3. l’Assicurato, ossia il titolare dell’interesse esposto al rischio.

Il sinistro è definito come l’evento futuro ed incerto, che produce il danno coperto dalla polizza assicurativa, causandone l’intervento, oppure il verificarsi del rischio, per il quale è prestata la garanzia di polizza.

LE ASSICURAZIONI CONTRO I DANNI

Le assicurazioni contro i danni comprendono tutte le polizze che garantiscono l’assicurato contro i rischi cui sono esposti i beni che gli appartengono (ad esempio, l’automobile o la casa), oppure il suo patrimonio, inteso nel suo complesso e persino la sua stessa persona.

Nel primo caso, si parla di assicurazione di cose (ad esempio, contro l’incendio e le calamità naturali), per i beni il cui valore può essere calcolato all’atto della stipulazione della polizza.

Nel secondo caso, invece, si parla di assicurazione di rischi, per i quali non è possibile valutare a priori il valore assicurabile, come ad esempio la polizza di responsabilità civile.

Infine, il terzo caso riguarda l’assicurazione contro i danni alla persona, ossia le polizze contro gli infortuni e le malattie, nelle quali l’interesse dell’assicurato è costituito dall’integrità fisica della persona; esse prevedono un indennizzo predeterminato, in funzione della gravità delle lesioni subite (ad esempio, come previsto dalle c.d. Tabelle Inail).

L’art.1932 c.c. prevede che alcune disposizioni delle norme che regolano il contratto non possano essere derogate, se non in senso più favorevole all’assicurato. Si tratta di:

  • Efficacia della proposta;
  • Dichiarazioni inesatte e reticenze;
  • Cessazione o modifica del rischio;
  • Durata dell’assicurazione – tacita proroga;
  • Mancato pagamento del premio;
  • Agenti di assicurazione – Rappresentanza processuale;
  • Obbligo di salvataggio – Spese di salvataggio;
  • Inadempimento dell’obbligo di avviso o di salvataggio;
  • Assicurazione della Responsabilità Civile – Spese di resistenza e chiamata in causa dell’Assicuratore;
  • Assicurazione sulla vita – Cambiamento di professione dell’Assicurato.

Le clausole di polizza che dovessero derogare queste norme, in senso meno favorevole all’assicurato, saranno sostituite automaticamente dalle corrispondenti disposizioni di legge.

SALVATAGGIO DEI BENI ASSICURATI

L’art.1914 c.c. prevede che l’assicurato debba fare quanto gli è possibile, per evitare o diminuire la portata del danno. Le spese sostenute dall’assicurato saranno quindi a carico dell’assicuratore, in proporzione del valore assicurato, rispetto a quello che la cosa danneggiata aveva al momento del sinistro, anche se il loro ammontare, sommato a quello del danno, dovesse superare la somma assicurata ed anche se non si fosse raggiunto lo scopo, a meno che l’assicuratore non provi che esse siano state fatte sconsideratamente.

Qualora l’assicurato non adempia a tale obbligo dolosamente, non avrà diritto all’indennizzo, salvo che tale inadempienza non sia dolosa, ma colposa; in tale ultimo caso, l’assicuratore potrà ridurre l’indennità dovuta, in ragione del pregiudizio sofferto (art.1915 c.c.).

Tale norma è volta ad evitare che l’evento dannoso possa risolversi, in qualche modo, in un guadagno per l’assicurato, in violazione del principio indennitario; altresì, essa è dettata dall’interesse generale, avendo lo scopo di limitare il più possibile le conseguenze dannose dell’evento stesso. Tenuto conto che le spese di salvataggio sostenute sono poste a carico dell’assicuratore, con una norma inderogabile, anche oltre la somma assicurata, l’individuazione delle azioni, intese come rientranti in tale obbligo, è determinante ai fini dell’applicazione dell’art.1914 c.c..

Di seguito, vengono elencati alcuni esempi di comportamenti doverosi, finalizzati a limitare le conseguenze dannose ben più gravi, che finirebbero altrimenti per gravare sull’assicuratore:

  • evitare che un prodotto, rivelatosi difettoso, produca altri danni, nonché evitare di mettere in atto campagne (silenti e non) di ritiro dal mercato dello stesso;
  • sostenere delle spese per interventi di primo aiuto medico e psicologico, in occasione di eventi catastrofali;
  • attuare interventi volti alla messa in sicurezza di siti contaminati o ad evitare lo spandimento di sostanze inquinanti, in occasione di una fuoriuscita di sostanze tossiche.

Preme evidenziare che l’interesse al non verificarsi del sinistro e al contenimento delle sue conseguenze è comune all’assicuratore e all’assicurato e, se anche non si devono confondere gli obblighi di salvataggio con i doveri comportamentali, comunque gravanti sull’assicurato, è altresì innegabile che le misure preventive sono tanto più efficaci, quanto più tempestivamente e sagacemente, oltre che doverosamente, adottate.

SECONDO L’ORIENTAMENTO CONSOLIDATO DELLA CASSAZIONE E’ UN OBBLIGO DELL’ASSICURATO DI ATTIVARSI PER EVITARE O DIMINUIRE IL DANNO

Una recente sentenza della Corte di Cassazione ha ribadito che l’obbligo di salvataggio si applica anche al contratto di assicurazione per la responsabilità civile.  

L’evoluzione giurisprudenziale, con varie sentenze della Suprema Corte che si sono succedute negli anni, ha chiarito che l’obbligo di salvataggio a carico dell’assicurato sorge quando il sinistro appare imminente, quindi anche alle prime avvisaglie; di conseguenza, la giurisprudenza ha precisato la ratio, in merito ai tempi di intervento per impedire il danno.

La Suprema Corte ha sposato il principio di far coincidere l’insorgenza dell’obbligo di salvataggio, con il verificarsi del fatto causale, quindi con l’atto iniziale in cui abbia origine la genesi del danno.

Con l’importante sentenza n. 11877 del 07/11/1991 (sia pure datata, ma di significativa importanza), gli Ermellini hanno chiarito che possono considerarsi spese di salvataggio quelle che si inseriscono nel nesso causale, già avviato del sinistro. Ciò comporta che, in materia di assicurazione per la responsabilità civile, i precetti contenuti nell’articolo 1914 c.c. non si applichino solo all’assicurazione contro i danni alle cose, ma anche a quella per la copertura di responsabilità civile.

Inoltre, richiamando un principio già espresso in precedenza, la Corte di Cassazione ribadisce che non può essere consentito all’assicurato di assistere con indifferenza al prodursi del danno, senza compiere quegli sforzi che ogni persona ragionevole farebbe per salvare le proprie cose, o quanto meno, per limitare i danni che le colpiscano.

Per concludere, si può affermare che, per la giurisprudenza prevalente e più recente, l’art. 1914 c.c. trova applicazione anche in tema di assicurazione per la responsabilità civile. Con tale principio si è espressa la Corte di Cassazione Civile, sezione III, con la recente sentenza n.5479 del 19/03/2015, secondo cui: “L’obbligo di salvataggio di cui all’art.1914 c.c. si applica anche al contratto di assicurazione della responsabilità civile, ed in tal caso impone all’assicurato di evitare di resistere al giudizio promosso contro di lui dal terzo danneggiato, quando da tale resistenza non possa ricavare alcun beneficio”.

SECONDO UN’ORDINANZA DELLA CORTE DI CASSAZIONE SE L’INCENDIO E’ DOLOSO IL PROPRIETARIO NON RISPONDE DEI DANNI AL VICINO

Si segnala l’ordinanza n. 3953 del 26/02/2015, emessa dalla Corte di Cassazione Civile, sez. VI, per alcune interessanti questioni giuridiche che possono sorgere in occasione di un danno ad immobili, cagionato da un incendio propagatosi dall’unità abitativa confinante. Secondo tale pronuncia, in caso di incendio dolosamente appiccato da ignoti, il proprietario dello stabile colpito non risponde dei danni nei confronti dei proprietari delle unità abitative adiacenti.

E’ quindi consigliabile attivarsi con il proprio assicuratore di fiducia, al fine di integrare la polizza sull’abitazione (e/o studio e/o ufficio e/o azienda), al fine di essere tutelati da questo rischio.

Affidandovi all’intervento dei professionisti esperti in ambito legale assicurativo, di cui si avvale GARAperizie, potranno essere inserite delle nuove condizioni di polizza, qualora non presenti, prevedendo anche tale forma di copertura assicurativa.

Assicurazione danni da incendio
Assicurazione danni da incendio

QUALI SONO I COMPITI DEL PERITO IN CASO DI UN SINISTRO DA INCENDIO

La stima del danno provocato da un incendio è una delle più complesse, tenuto conto che, ad oggi, in Italia, non esiste ancora un metodo unico, da utilizzare come modello standard e far valere nelle più disparate situazioni.

A prescindere dal fatto che vi sia una copertura assicurativa o meno, innanzitutto il perito deve stimare il danno; successivamente, in presenza di una polizza, provvederà alla determinazione dell’indennizzo, applicando le condizioni contrattuali previste.

Qualora l’incendio derivi da un fatto illecito, sia esso di natura colposa o dolosa, ne dovrà rispondere nelle competenti sedi il relativo autore.

Il perito, sia nel caso in cui venga nominato dalla parte interessata, sia quando la nomina sia conferita da parte del Tribunale, oppure da una Compagnia assicurativa, deve procedere preliminarmente ad un’accurata indagine, per accertare le circostanze dell’evento, nonché la causa e le modalità di sviluppo dello stesso; solo dopo potrà procedere alla stima del danno, tenendo conto del tipo di bene danneggiato. Infatti, il danno da incendio può interessare una pluralità di beni, sia mobili, sia immobili, in prevalenza fabbricati, nonché scorte vive, boschi e coltivazioni arboree.

danni provocati possono essere sia diretti, sia indiretti; nella casistica dei danni diretti rientrano quelli provocati:

  • dall’azione delle fiamme;
  • calore;
  • fumo;
  • cenere;
  • gas prodotti.

Mentre, alla seconda tipologia, appartengono quelli provocati da esplosioni, che possono causare crolli e danni alle strutture.

Nel caso in cui l’incarico venga conferito da parte di una Compagnia assicurativa, oltre alle succitate operazioni preliminari di indagine, il perito dovrà verificare l’esattezza delle descrizioni e delle dichiarazioni risultanti dagli atti contrattuali, appurando se, al momento del sinistro, esistessero circostanze in grado di aggravare il rischio non comunicate, nonché controllare se il contraente o l’assicurato abbiano adempiuto agli obblighi, in ordine alla denuncia e al salvataggio del bene.

Riepilogando, il perito dovrà procedere con degli step che si possono riassumere nel seguente elenco sommario, da ritenersi non esaustivo:

  • Accertare l’esistenza del danno;
  • Svolgere un’accurata indagine sulle cause che hanno provocato l’incendio, reperendo i verbali dei Vigili del Fuoco;
  • Individuare le modalità di evoluzione dell’incendio;
  • Verificare la presenza di eventuali circostanze che abbiano favorito o aggravato l’incendio;
  • Nel caso di perizia assicurativa, verificare che siano state poste in atto tutte le misure possibili per tentare il salvataggio del bene e che non esista una doppia assicurazione o un caso di coassicurazione;
  • Nei limiti del possibile, accertarsi della situazione del bene danneggiato nella situazione “ante incendio”;
  • Procedere alla stima del danno, con il metodo più adatto al caso specifico, determinando il valore del fabbricato, il costo di ricostruzione delle parti danneggiate e distrutte, il valore di eventuali materiali riutilizzabili, al netto delle spese di recupero;
  • In caso di perizia assicurativa, determinare il coefficiente di assicurazione, ossia il rapporto tra il valore assicurato e il valore di stima del fabbricato.

Dalla lettura del presente articolo emerge che, affidarsi ad un perito di parte esperto è un elemento imprescindibile, per di più quando si tratta di danni di una certa importanza, per l’ottenimento di un congruo indennizzo, in presenza di una polizza assicurativa.

La nostra società vanta un team di professionisti qualificati presente sul territorio nazionale, in grado di affiancare il Cliente nelle varie fasi necessarie, fino al conseguimento del massimo indennizzo ottenibile, qualora sussistano i presupposti.