Assicurazione multirischi: cos’è e cosa copre

Se c’è una lezione che dovremmo imparare quando si tratta di assicurazioni, è che “le bugie hanno le gambe corte”. È infatti fondamentale prestare molta attenzione a ciò che si dichiara nel questionario di proposta contrattuale. L’art. 1892 c.c. stabilisce che con dolo o colpa grave, informazioni inesatte o reticenti possono portare all’annullamento del contratto. Una mera dimenticanza potrebbe tradursi in un rifiuto di indennizzo da parte della compagnia assicurativa.

In questo articolo, esploreremo le implicazioni di omissioni o dichiarazioni mendaci e come evitare inconvenienti spiacevoli.

La valutazione del rischio e le norme vigenti

La valutazione del rischio da parte dell’assicuratore è regolamentata dagli articoli 1892 e 1893 del codice civile.

Questi articoli stabiliscono le regole per situazioni in cui l’assicuratore valuta erroneamente il rischio a causa di dichiarazioni inesatte o reticenze da parte dell’assicurato.

Se l’assicuratore fosse stato a conoscenza di queste dichiarazioni, non avrebbe concluso il contratto, e se c’è dolo o colpa grave da parte dell’assicurato, l’assicuratore può richiedere l’annullamento del contratto entro il periodo quinquennale previsto dall’articolo 1427 del codice civile, a partire dalla data in cui scopre l’errore.

Tuttavia, questa azione è soggetta a un termine di decadenza di 90 giorni dalla data in cui l’assicuratore ha conoscenza della situazione del rischio. Durante questo periodo, l’assicuratore deve informare l’assicurato della sua intenzione di impugnare il contratto.

Le inesattezze o le reticenze devono:

  • riguardare fatti e non valutazioni dell’assicurato, con la conseguenza che un’erronea valutazione dell’assicurato di fatti autentici non integra i presupposti di cui ai citati articoli del codice civile;
  • essere rilevanti, ossia tali che, se conosciute, avrebbero portato l’assicuratore a non contrarre o a contrarre a condizioni diverse.

Se le dichiarazioni inesatte o le reticenze sono fatte in buona fede, l’assicuratore può recedere dal contratto entro tre mesi dalla conoscenza effettiva del rischio, mantenendo il diritto al premio in corso.

In questo caso, l’incidente che si verifica durante questo periodo è indennizzabile in proporzione al premio effettivo che l’assicuratore avrebbe altrimenti richiesto.

Condizioni per l’annullamento del contratto

Per invocare l’annullamento del contratto, devono sussistere tre condizioni contemporaneamente:

  • una dichiarazione inesatta o reticente dell’assicurato;
  • dolo o colpa grave da parte dell’assicurato;
  • l’inesattezza o la reticenza devono essere state determinanti per la decisione dell’assicuratore.

Ordinanza della Cassazione Civile: l’importanza del questionario

In merito alla polizza multirischi, la Corte di Cassazione Civile ha chiarito che l’omissione da parte dell’assicurato di dichiarare un precedente sinistro da incendio costituisce una dichiarazione mendace ai sensi dell’articolo 1892 del Codice Civile, influenzando la validità della polizza.

Nel caso specifico, l’assicurato ha trascurato di comunicare all’assicuratore, durante la compilazione del questionario informativo preliminare, di aver subito un sinistro analogo due anni e mezzo prima.

Tale incidente coinvolgeva un altro immobile di sua proprietà, danneggiato da un incendio causato da un mezzo d’opera parcheggiato nelle vicinanze. La Cassazione ha confermato la decisione della Corte d’Appello, sostenendo che questa omissione costituisce una vera e propria reticenza negoziale.

La rilevanza di questa omissione risiede nel fatto che, nel modulo di proposta contrattuale, l’assicurato era esplicitamente richiesto dall’assicuratore di segnalare eventuali sinistri della stessa natura verificatisi nei cinque anni precedenti alla stipulazione della polizza.

Questa reticenza è considerata cruciale per la conclusione del contratto, poiché il sinistro passato era strettamente collegato al rischio assicurato, che includeva anche l’incendio doloso. Inoltre, una valutazione accurata del comportamento passato dell’assicurato è essenziale per fornire all’assicuratore una visione completa del rischio.

La natura multirischi della polizza in questione, che includeva anche situazioni di incendio doloso, implica che ogni episodio specifico di incendio passato è obiettivamente rilevante per consentire all’assicuratore di valutare il fattore contrattuale rappresentato dalla condotta e dalla storia di sinistri dell’assicurato.

In conclusione, la chiave per una polizza assicurativa senza sorprese spiacevoli è la trasparenza e l’attenzione ai dettagli durante la compilazione del questionario. La collaborazione con professionisti esperti può garantire una gestione efficace delle informazioni e una copertura adeguata in caso di sinistro.

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