Consulenza tecnica – differenze tra CPT e CTU

Consulenza tecnica – differenze tra consulente tecnico di parte e consulente tecnico d’ufficio (nominato dal giudice, quale ausiliario).

Una recente sentenza della Cassazione Civile riveste un’importanza notevole per tutti i giudici di secondo grado, ricordando loro il proprio dovere di prendere posizione sui motivi di appello che criticano le conclusioni del ctu, senza adagiarsi alle risultanze della medesima, bensì considerando le osservazioni del ctp.  

Secondo il principio del contraddittorio, espressamente previsto dall’art.101 del codice di procedura civile, nessun soggetto può “subire” una statuizione del giudice, se non è stato regolarmente citato in giudizio o non ha comunque avuto la possibilità di partecipare al processo, per far valere le proprie ragioni.

Trattasi di un principio fondamentale del nostro ordinamento, che trova il suo primario riconoscimento nella Costituzione agli articoli 3 (uguaglianza), 24 (diritto alla difesa) e 111 (contraddittorio); preme sottolineare che è una regola fondamentale, imprescindibile, che il contraddittorio si realizzi durante tutto lo svolgimento del processo.

Esso può essere considerato un mezzo, per la realizzazione dello scopo del processo, ossia garantire che l’azione del diritto avvenga su un piano di parità.

Spesso il giudice, non avendo le conoscenze tecniche specifiche necessarie, per valutare gli elementi che emergono nel processo e che sono esibiti dalle parti, a sostegno delle loro ragioni, ricorre alla c.d. “ctu”, quale acronimo di “consulenza tecnica”conosciuta anche come “perizia”; trattasi dello strumento che consente al giudice di ottenere informazioni / delucidazioni, indispensabili per formare la sua decisione.

A tal fine, nomina un ctu, ossia un consulente tecnico d’ufficio, quale ausiliario occasionale del giudice, estraneo all’organo giudiziario, di “particolare competenza” (art.61 c.p.c.).

Ai sensi di questa norma, “la scelta dei consulenti tecnici deve essere normalmente fatta tra le persone iscritte in albi speciali, formati a norma delle disposizioni di attuazione del presente codice”. Questi non sono gli albi professionali, ma albi di ctu del tribunale, divisi per materia di specializzazione (ad esempio, medico-chirurgica, industriale, commerciale, agricola, bancaria, assicurativa, ecc.), come stabilisce l’art.13 delle disposizioni di attuazione del c.p.c.

La giurisprudenza di legittimità ritiene che la consulenza tecnica d’ufficio abbia la funzione di fornire all’attività di valutazione del giudice, l’apporto di cognizioni tecniche che egli non possiede, ma non è certo destinata ad esonerare le parti dalla prova dei fatti, dalle stesse dedotti e posti a base delle loro rispettive richieste; fatti che devono essere dimostrati dalle medesime parti, secondo i criteri di ripartizione dell’onere della prova, di cui all’art.2697 c.c.

Mediante la ctu, il giudice “chiede aiuto” ad un esperto, per risolvere una questione di fatto, cioè un problema di interpretazione, non di una norma giuridica, ma di un fatto accaduto, la cui esistenza emerge dagli atti del processo; ciò, poiché la controversia deve essere decisa sulla base della migliore scienza ed esperienza disponibile.

Consulenza tecnica – differenze tra CPT e CTU

Preme evidenziare che il compito del ctu non è quello di decidere la causa, poiché questa è prerogativa del giudice che, anzi, è detto “peritus peritorum”, ossia “il perito dei periti”, nel senso che può anche discostarsi dalle valutazioni svolte dal ctu, fornendo adeguata motivazione.

Ai “quesiti” formulati dal giudice, il ctu risponde con una relazione scritta, ossia la consulenza tecnica d’ufficio, conosciuta anche come “ctu”. Secondo l’art.201 del c.p.c., il giudice, con l’ordinanza di nomina del ctu assegna alle parti un termine, entro cui effettuare la nomina del ctp, ossia del consulente tecnico di parte; trattasi di un professionista dotato delle medesime conoscenze tecniche specifiche del ctu.

La nomina del ctp è senz’altro opportuna anche per presentare domande al ctu, oltre che sollecitare la valutazione di alcuni elementi, che potrebbero essere sfuggiti o sottovalutati, da parte del ctu.

La differenza tra ctu e ctp consta nel soggetto che esegue la nomina; si parla di ctu, ovvero di consulenza tecnica d’ufficio, quando essa è richiesta/disposta d’ufficio, ossia dal giudice, cioè a prescindere da una richiesta formulata dalle parti processuali. Per quanto concerne la consulenza tecnica di parte (ctp), la legge permette di affiancare al consulente tecnico “imparziale” nominato dal giudice, un consulente tecnico di ciascuna parte processuale.

La nomina del ctp viene fatta dalle parti processuali (oppure anche da parte del difensore, in assenza di mandato ad hoc) e non è vincolata all’obbligo, previsto invece per il ctu, di sceglierlo tra le liste dei professionisti iscritti in appositi albi del Tribunale; essa deve essere depositata in Cancelleria del Tribunale e non presentata dal ctu, (se non quale atto di cortesia), indicandone il domicilio o il recapito.

Il termine indicato dal giudice per la nomina del ctp si ritiene essere ordinatorio e non perentorio; pertanto, l’ultimo momento utile per la nomina del ctp è quello dell’inizio delle operazioni peritali del ctu.

La funzione del ctp in tribunale è quella di coadiuvare, assistere e controllare l’attività del ctu; a tal fine, “il Cancelliere deve dare comunicazione al consulente tecnico di parte, regolarmente nominato, delle indagini predisposte dal consulente d’ufficio”. Inoltre, partecipa all’udienza e alla camera di consiglio, ogni volta che vi interviene il ctu, per chiarire e svolgere, con l’autorizzazione del presidente, le sue osservazioni, sui risultati delle indagini tecniche.

Diversi sono i poteri del ctu e del ctp: la principale consiste nei criteri di scelta del consulente ctu e ctp, poiché il giudice può nominare come ctu, anche un professionista non iscritto all’albo speciale tenuto dal Tribunale, previo parere del presidente, nonché aver fornito adeguata motivazione. Anche se, opportunamente, si tende ad effettuare la nomina del ctp tra i professionisti che danno maggiori garanzie di professionalità, le parti processuali non sono obbligate, a differenza del giudice, a scegliere il proprio consulente nelle liste degli albi professionali.

Conseguentemente, l’ulteriore differenza sta nel compenso del professionista: mentre i compensi del ctp sono frutto di un accordo/incarico siglato tra il professionista e la parte processuale, i compensi del ctu sono regolati in base alla legge (D.Lgs. 115/2002 e Decreto Ministro della Giustizia 30 maggio 2002, pubblicato sulla GU n.182 del 05/08/2002).

Non si può certo tralasciare l’importanza del profilo della responsabilità del ctp, il quale, a differenza del ctu, non è considerato pubblico ufficiale; quella del ctp è una responsabilità contrattuale, nei confronti della parte che ha conferito l’incarico.

In particolare, trattandosi di una prestazione intellettuale e di un’obbligazione di mezzo e non “di risultato”, il ctp deve essere remunerato anche in caso di soccombenza processuale per la parte che l’ha incaricato.

Diversa è la posizione del ctu, in termini di responsabilità: secondo l’art.64 del cod. proc. Civ., il ctu è civilmente responsabile, nel caso in cui fornisca una consulenza sbagliata, del danno che le parti hanno subito, conseguentemente a tale perizia. Inoltre, ne risponde anche penalmente, se “incorre in colpa grave nell’esecuzione degli atti che gli sono richiesti, è punito con l’arresto fino a un anno o con l’ammenda fino a Euro 10.329,00”.

Per di più, si applica la pena accessoria della sospensione dell’esercizio della professione, da tre mesi a tre anni, quando la pena inflitta non è inferiore a un anno d’arresto, in base all’art.35 del codice penale.

Altresì, come su accennato, il ctu riveste la qualifica di pubblico ufficiale, quindi destinatario delle fattispecie incriminatrici che riguardano i pubblici ufficiali, come ad esempio, il peculato, la concussione, la corruzione e l’abuso d’ufficio.

Sono inoltre previste delle sanzioni disciplinari, a carico del ctu, (art.20 disp. Att. Cod. proc. Civ.), per la violazione del requisito della condotta morale specchiata, o per l’inosservanza degli incarichi ricevuti, che vanno dall’avvertimento, alla sospensione dall’albo fino a un anno, alla cancellazione.

La sentenza n.8460 del 05 maggio 2020 pronunciata dalla Cassazione Civile, sezione terza, assume una risonanza notevole, poiché con essa è stato ricordato ai giudici di secondo grado (Corti d’Appello) in maniera incontrovertibile, il loro ruolo, che non deve estrinsecarsi in un giudizio meramente rescindente, sulle orme di quello espresso dal giudice di prime cure (tribunale).

Secondo la Cassazione, il ruolo del giudice di secondo grado prevede il dovere di prendere posizione, sui motivi di appello, che criticano le conclusioni del ctu, senza “adagiarsi” o “piegarsi”, sulle risultanze della stessa, bensì considerando le specifiche osservazioni mosse dal ctp.

Con tale pronuncia, la Corte di Cassazione ha dunque sancito un modello di condotta virtuosa per tutti i giudici d’appello, ma anche per quelli di primo grado, opposto e alternativo, rispetto a quello erroneamente seguito dalla Corte d’Appello di Ancona.

E’ evidente la complessità e l’importanza della redazione di una perizia di parte, quale documentazione a suffragio della difesa legale, gestita da parte del Vostro difensore, in un giudizio in tribunale.

AffidandoVi ai professionisti esperti nei più disparati ambiti, di cui si avvale la società GARAperizie, potrete essere affiancati da un consulente tecnico di parte, in grado di redigere una perizia di parte, al fine di ottenere un congruo risarcimento per il danno subito.