Danni da Nubifragio – Secondo la Cassazione risponde il Comune per i danni subiti dal danneggiato – L’ente, per essere esente da Responsabilità Civile, deve dimostrare il caso fortuito, quale evento eccezionale ed imprevedibile – imprevedibilità oggi molto rara, grazie alle previsioni meteorologiche dettagliate, anche alcuni giorni prima dell’evento.
Sono immagini a dir poco apocalittiche, quelle della Sicilia e della Calabria, che scorrono veloci nei principali tg e sulle pagine social di questi ultimi giorni, che lasciano impietrito lo spettatore. La pioggia incessante ha trasformato le vie principali delle città in fiumi in piena, le piazze hanno assunto la sagoma di un lago, con un superlavoro dei vigili del fuoco e della protezione civile. La situazione, in particolare nel Catanese è allarmante, ma piogge e smottamenti sono stati riscontrati anche nel Messinese. Inevitabili i problemi con i collegamenti con le isole minori, ma anche su strade e nel sistema ferroviario.
Non accenna a placarsi l’ondata di maltempo neppure in Calabria.
Gravi danni alle verdure e ortaggi, sepolti dalla pioggia e fango, piante di agrumi abbattute nelle campagne allagate, dove è impossibile fare la semina. La raccolta delle olive è stata bruscamente interrotta dai venti di burrasca, con danni incalcolabili per il comparto agricolo.
Di fronte a questa situazione viene da chiedersi: come venirne fuori, come recuperare un sia pur minimo risarcimento dei danni, qualora possibile, per poter ripartire da zero.
Quando si verificano delle calamità naturali di questa portata, talvolta è possibile accedere ad un fondo apposito, finanziato con soldi pubblici, per il ristoro economico dei cittadini danneggiati; purtroppo, questa opzione non sempre è possibile, soprattutto in un periodo come quello attuale, ancora in fase di emergenza sanitaria da Covid-19, con carenti risorse finanziarie.
Occorre evidenziare che gli eventi atmosferici di grande potenza, potendo arrecare danni ingenti, possono far scaturire o meno un diritto al risarcimento del danno da nubifragio, secondo le modalità con cui si verificano: allagamenti delle strade, fuoriuscita delle acque reflue dal sistema fognario, caduta di alberi e altri eventi concatenati che causano danni agli immobili, autoveicoli e beni di vario tipo, di proprietà dei cittadini.
Anche il soggetto tenuto a risarcire i danni può variare, in base al verificarsi degli eventi; ad esempio, i danni derivanti dal crollo di un cornicione, oppure un appartamento allagato può essere riconducibile alla mancata e/o scarsa manutenzione degli impianti condominiali: in tal caso il responsabile è il Condominio.
Per i danni cagionati da infrastrutture pubbliche è applicabile l’art.2051 del Codice Civile, che così recita: “ciascuno è responsabile delle cose che ha in custodia, salvo che provi il caso fortuito”. Con detta norma, viene individuato il custode della cosa, quale responsabile, indipendentemente dal dolo o colpa nella vigilanza. Di conseguenza, i tribunali italiani, in più vicende, hanno ritenuto responsabile il Comune, per i danni causati dal cattivo stato di manutenzione delle strade, dei marciapiedi, o degli alberi.
E’ bene evidenziare che la Pubblica Amministrazione è soggetta all’obbligo manutentivo dei beni pubblici, al fine di tutelare l’incolumità dei cittadini e l’integrità del loro patrimonio. La Corte di Cassazione Civile, sezione VI, con l’Ordinanza n.18856 del 28/07/2017 ha sancito che, anche per i danni derivanti da una carente manutenzione delle reti fognarie, verificatisi in seguito a delle intense precipitazioni atmosferiche, qualora il Comune non adempia ai suoi obblighi di custodia, è da ritenersi responsabile.
Scorrendo il testo della succitata Ordinanza degli Ermellini, si deduce un principio che si trova in tante altre pronunce, con il medesimo orientamento: “Con particolare riferimento ai danni cagionati da precipitazioni atmosferiche, si è da questa Corte invero esclusa l’ipotesi del caso fortuito o della forza maggiore invocabile dal custode ad esonero della propria responsabilità, in presenza di fenomeni meteorologici anche di particolare forza e intensità, protrattisi per tempo molto lungo e con modalità tali da uscire fuori dai canoni normali, allorquando il danno trovi origine nell’insufficienza delle adottate misure volte ad evitarne l’accadimento, e in particolare del sistema di deflusso delle acque meteoriche (v. Cass., 17/12/2014, n.26545)”.
Anche il Tribunale di Milano, Sez. X, con la sentenza n. 13293/2016 ha sancito che l’ente pubblico è responsabile anche se l’infrastruttura è realizzata da soggetti terzi, oppure se la manutenzione è affidata a società esterne.
In sostanza, nell’ipotesi di danni cagionati da cose, sul danneggiato grava l’onere di provare solamente il danno ed il nesso causale tra l’evento e il danno, non essendo tenuto, però, a dimostrare la colpa o il dolo del custode della cosa. Quest’ultimo sarà esente da responsabilità civile, qualora provi che il danno si è verificato per un caso fortuito: tale evenienza si verifica con un evento eccezionale ed imprevedibile che è in grado, da solo, di provocare il danno.
Dunque, l’Ente deve provare di aver adottato tutte le misure idonee a prevenire eventuali danni, dimostrando che, pur avendo effettuato un’esatta e diligente manutenzione e pulizia delle strade e della rete fognaria, per le modalità con cui è avvenuto il nubifragio, si sarebbero causati ugualmente gli allagamenti. La Corte di Cassazione Civile, Sez. III, con la sentenza n.5877 del 24/03/2016 si era già pronunciata in materia di caso fortuito, affermando che: “La possibilità di invocare il fortuito (o la forza maggiore) deve, difatti, ritenersi ammessa nel solo caso in cui il fattore causale estraneo al soggetto danneggiante abbia un’efficacia di tale intensità da interrompere tout court il nesso eziologico tra la cosa e l’evento lesivo, di tal che esso possa essere considerato una causa sopravvenuta da sola insufficiente a determinare l’evento”.
Riassumendo: sia nel caso in cui si possa accedere ad un fondo pubblico, sia che si vogliano intraprendere altre azioni, previste dalle vigenti leggi, per ottenere un equo risarcimento, occorre documentare la propria richiesta: fotografie, video, ricorso ai droni quando necessario, testimonianze, verbali di intervento delle autorità: tutto andrà bene per provare il danno patito e la conseguente responsabilità dell’Ente.
Altresì, prima di dare inizio alle riparazioni, un valore aggiunto è costituito dalla redazione di una perizia di parte, predisposta da un professionista altamente specializzato del nostro team, con la quantificazione economica dei danni da nubifragio subìti, oltre a conservare le fatture per le riparazioni urgenti ed imprescindibili, per una graduale ripresa delle attività quotidiane.