Denuncia di sinistro – l’art.1913 c.c. impone all’assicurato di avvisare l’assicuratore del sinistro entro tre giorni da quello in cui il sinistro si è verificato o da quando l’assicurato ne è venuto a conoscenza.
Nel caso di tardivo avviso di sinistro, occorre verificare se il ritardo ha creato pregiudizio per l’attività istruttoria dell’assicuratore; qualora l’evento abbia distrutto tutte le possibili prove, come ad esempio un incendio, non vi è alcun pregiudizio mentre, nel caso in cui il ritardo abbia determinato una confusione nelle prove, tale da provocare un ritardo da parte dell’assicuratore per l’accertamento dei fatti, ricorre la sanzione prevista dal secondo comma dell’art. 1915, c.c. ossia la riduzione proporzionata dell’indennizzo assicurativo.
Differenza tra avviso di sinistro e richiesta risarcitoria – La Corte di Cassazione Civile con una recente ordinanza ha sancito il principio di diritto secondo cui, in materia di assicurazione danni, l’inosservanza da parte dell’assicurato di denunciare il sinistro, secondo quanto previsto in polizza, non comporta la perdita della garanzia assicurativa, poiché occorre appurare se tale inosservanza abbia carattere doloso o colposo. Nella seconda ipotesi, non si perde il diritto all’indennizzo assicurativo, bensì esso viene ridotto in relazione al pregiudizio subito dall’assicuratore.
DENUNCIA DI SINISTRO
Almeno una volta nella vita, è capitato a ciascuno di noi di rimpiangere di aver procrastinato una determinata azione; del resto, ce l’hanno insegnato fin dall’età scolare, con i noti proverbi usati dai nostri avi: “Non rimandare a domani quello che puoi fare oggi”.
Anche in ambito assicurativo, un lieve e insignificante ritardo può compromettere seriamente i diritti che la legge riserva all’assicurato.
Il primo comma dell’art.1913 c.c. impone all’assicurato di “…dare avviso del sinistro all’assicuratore o all’agente autorizzato a concludere il contratto, entro tre giorni da quello in cui il sinistro si è verificato o l’assicurato ne ha avuta conoscenza. Non è necessario l’avviso, se l’assicuratore o l’agente autorizzato alla conclusione del contratto interviene entro il detto termine alle operazioni di salvataggio o di constatazione del sinistro”.
Un termine così ridotto, entro il quale deve essere effettuata la denuncia del sinistro è motivato dal fatto che, nelle previsioni dell’art.1914 c.c., scaturisce l’obbligo a carico dell’assicurato di fare quanto gli è possibile per evitare o diminuire il danno; il costo di tali operazioni, in proporzione con il valore assicurato, è a carico dell’assicuratore.
Secondo il primo comma dell’art.1915 c.c. “L’assicurato che dolosamente non adempie l’obbligo dell’avviso o del salvataggio perde il diritto all’indennità”.
Tuttavia, una chance è comunque riconosciuta all’assicurato, dal secondo comma del medesimo articolo, il quale sancisce che “Se l’assicurato omette colposamente di adempiere tale obbligo, l’assicuratore ha diritto di ridurre l’indennità in ragione del pregiudizio sofferto”.
COSA SUCCEDE SE LA DENUNCIA DI SINISTRO ARRIVA IN RITARDO
Le sanzioni previste dall’art.1915 c.c., in caso di mancato avviso (la c.d. denuncia di sinistro), consistono nella riduzione proporzionale dell’indennizzo, in caso di omissione colposa, sempre che l’assicuratore dimostri di aver subito un effettivo pregiudizio, da tale mancata tempestiva comunicazione.
E’ possibile, infatti, che l’assicurato tardi nel dare avviso di sinistro, ma tale ritardo non cagioni alcun pregiudizio per l’attività istruttoria dell’assicuratore, in quanto le cause sono comunque oggettivamente rilevabili. Ad esempio, in caso di un infortunio sul lavoro del lavoratore dipendente, con ricovero in ospedale, in cui gli accadimenti sono certificati con documentazione sanitaria.
In queste situazioni, oppure quando l’evento stesso abbia distrutto tutte le possibili prove (come ad esempio, nel caso di un incendio), non vi è pregiudizio in quanto, anche in caso di tempestiva denuncia, l’assicuratore si sarebbe trovato nella stessa situazione.
Qualora, invece, il ritardo abbia favorito o determinato una confusione delle prove, tale da causare un tardivo intervento dell’assicuratore per l’accertamento dei fatti e, quindi, per la valutazione circa l’operatività o meno della garanzia, ricorrerà la sanzione prevista dal secondo comma dell’art. 1915 c.c., ossia la riduzione proporzionale dell’indennizzo.
OMISSIONE DI NATURA DOLOSA (ART. 1915 2° COMMA C.C.).
Nel caso in cui l’omessa denuncia di sinistro abbia natura dolosa, la sanzione è automatica e consiste nella perdita del diritto all’indennizzo. A tal proposito, occorre comunque fare due precisazioni:
- La prova del dolo dell’assicurato è a carico dell’assicuratore;
- Occorre comprendere cosa si intende per “dolo”.
Sul punto, l’orientamento espresso dalla giurisprudenza della Suprema Corte è costante: con l’espressione “dolo dell’assicurato” non si fa riferimento al dolo che determina l’impugnabilità di un contratto, oppure l’artificio o il raggiro, bensì la semplice coscienza e volontà della condotta.
In altri termini, gli Ermellini hanno più volte affermato che, per la ricorrenza della sanzione prevista dall’art. 1915 c.c., comma 1, c.c., ossia la perdita del diritto all’indennizzo, è necessario e sufficiente che l’assicuratore fornisca la prova che l’assicurato era a conoscenza dell’obbligo di avviso e consapevolmente non abbia ottemperato, restando del tutto irrilevante che ciò sia avvenuto per una mera negligenza, piuttosto che per un intento fraudolento.
E’ SENZ’ALTRO NECESSARIO PREVEDERE NELLE CONDIZIONI DI POLIZZA CHE L’AVVISO DI SINISTRO DI CUI ALL’ART.1913 C.C. AVVENGA MEDIANTE ATTO SCRITTO.

Spesso, nella prassi contrattuale accade che le condizioni generali di assicurazione riportino, più o meno integralmente, la disposizione di cui all’art. 1915 c.c., attraverso delle clausole predisposte, in parte, in tali termini: “In caso di sinistro l’assicurato deve darne avviso all’agenzia alla quale è assegnata la polizza, oppure alla Compagnia di assicurazione, entro tre giorni da quando ne ha avuto conoscenza”.
Per quanto riguarda la forma dell’avviso, ove non diversamente disposto in polizza, vige il generale principio di libertà di forma.
Salvo non sia diversamente previsto nelle condizioni generali di polizza, in genere, è meglio redigere ed inviare un fax oppure scrivere da pec a pec, avendo così una prova di data certa di trasmissione, oppure ancora una lettera raccomandata con ricevuta di ritorno.
Al fine di evitare di incorrere in incertezze interpretative, sarebbe opportuno che la suindicata clausola fosse integrata dalla seguente previsione: “L’assicurato perde il diritto all’indennità se non adempie dolosamente l’obbligo di avviso. In caso di colpa, grave o lieve, la Compagnia ha diritto a ridurre l’indennità in ragione del pregiudizio subito”.
DIFFERENZA TRA AVVISO DI SINISTRO (ART.1913 C.C.) E RICHIESTA RISARCITORIA (ART. 2952, COMMA 3, C.C.).
Il termine previsto dall’art.1913 c.c. ha la funzione di consentire all’assicuratore, qualora quest’ultimo lo ritenga opportuno, di svolgere una tempestiva istruttoria, così da poter valutare se la garanzia potrà, o meno, risultare impegnata.
Altresì, occorre evidenziare che questo obbligo di denuncia non esonera comunque l’assicurato dal dover comunicare all’assicuratore, tempestivamente, l’eventuale ricezione di richiesta risarcitoria, da parte del danneggiato, entro il termine di due anni, come prevede l’art.2952, commi 2 e 3, c.c.).
Qualora l’assicurato lasci trascorrere più di due anni dal ricevimento della pretesa del terzo, senza fornire notizie in merito all’assicuratore, vedrà prescritto il suo diritto, anche qualora avesse fornito una tempestiva denuncia di sinistro, al momento dell’accadimento, come previsto dall’art.1913 c.c.
Nella gestione di un contratto assicurativo il termine di prescrizione assume un’importanza fondamentale, in materia di diritto all’indennizzo, in caso di sinistro.
Tale termine di prescrizione decorre dal giorno in cui il diritto può essere fatto valere e può essere interrotto dalla comunicazione scritta dell’assicurato, alla Compagnia di assicurazione, dalla quale si evinca la manifestazione della volontà di ottenere un indennizzo.
Il diritto all’indennizzo del sinistro si prescrive in 2 anni, dal giorno in cui si è verificato il sinistro, oppure dalla data di denuncia del sinistro, oppure ancora da un’eventuale successiva interruzione dei termini di prescrizione.
Pertanto, è molto importante che vengano monitorati i termini di prescrizione di un sinistro e che, se l’assicurato intende richiedere un indennizzo, essi vengano interrotti con apposita comunicazione scritta alla Compagnia di assicurazione.
COMPORTAMENTI DA ADOTTARE IN CASO DI SINISTRO
Il fatto di essere assicurati non significa che, in caso di sinistro, non vi sia nulla da fare e che la Compagnia di assicurazione gestirà il tutto, in modo autonomo, indennizzando qualsiasi importo venga richiesto.
Al momento del verificarsi di un evento dannoso, coperto da una polizza assicurativa, la Compagnia di assicurazione diviene automaticamente un soggetto nei cui confronti l’assicurato vanta un diritto di credito (pur non ancora quantificato); quindi diventa “controparte”, nel senso giuridico del termine.
Al fine di evitare eccezioni che possano escludere o limitare la copertura, oltre che per essere indennizzati correttamente, è opportuno che l’assicurato si attivi tempestivamente e ponga in essere tutti i passi idonei alla propria tutela.
Immediatamente, oppure appena sia possibile, in base alla tipologia di evento accaduto, al verificarsi di un sinistro coperto da assicurazione, è necessario porre in essere tutte le possibili accortezze, al fine di minimizzare il danno, attivando anche tutte le eventuali procedure di sicurezza eventualmente previste in polizza, intervenendo anche per evitare ulteriori rischi.
Per chiarire con un esempio pratico: in caso di incendio, sarà necessario:
- attivare l’impianto antincendio;
- avere sottomano un estintore;
- far intervenire immediatamente i vigili del fuoco per circoscrivere, quanto più possibile, il danno;
- provvedere allo sgombero dei locali per evitare di cagionare danni a persone;
- in caso di pericolo di crollo dell’immobile, far puntellare il manufatto (comunicando la circostanza contestualmente alla Compagnia di assicurazione), per evitare di aggravare il danno subito.
Altresì, è indispensabile tutelare i diritti della Compagnia di assicurazione, nei confronti di eventuali terzi responsabili. La Compagnia di Assicurazione, dopo aver indennizzato l’assicurato, potrà così rivalersi sui Terzi eventualmente responsabili dell’evento.
Fondamentale, inoltre, è la denuncia del sinistro all’assicuratore che di regola, salvo eventi particolari, deve essere fatta entro tre giorni dall’evento, come più sopra trattato.
Prima di fare ciò, è comunque opportuno contattare il proprio assicuratore, unitamente al proprio legale e perito di fiducia, di cui dispone la nostra società, sull’intero territorio nazionale, per valutare insieme i passi da seguire.
E’ con la sinergia e la collaborazione di tutti questi professionisti che si studierà la migliore strategia da seguire, al fine di ottenere il più completo e celere risarcimento del danno, senza il rischio di commettere passi falsi.
Nella comunicazione del sinistro all’assicuratore (che sarebbe comunque meglio predisporre con la supervisione dei predetti professionisti) dovrà essere necessariamente indicato il giorno, il luogo e l’ora dell’evento dannoso, unitamente ad una indicazione succinta dell’evento stesso.
In caso di incertezza, sarà comunque preferibile riservarsi di fornire ulteriori elementi e quantificazione dei danni, non appena svolti gli ulteriori accertamenti, per evitare, nella concitazione del momento, di dare indicazioni errate o fuorvianti che, in seguito, si potrebbero ritorcere contro lo stesso danneggiato/assicurato.
Prima di gettare la spugna e rinunciare, in caso di tardiva o mancata denuncia di sinistro, è opportuno contattare la nostra società, che dispone di professionisti esperti in ambito legale/assicurativo, in grado di valutare se ricorrono i presupposti per richiedere un indennizzo, in seguito ad un sinistro subito, coperto dall’assicurazione.
Con la recente ordinanza n. 24210 depositata il 30/09/2019, la Cassazione Civile, Sezione Terza, ha sancito che, in tema di assicurazione contro i danni, laddove l’assicurato non osservi l’obbligo di dare avviso del sinistro, secondo le modalità ed i tempi previsti dall’art. 1913 c.c. ed eventualmente dalla polizza, la garanzia assicurativa non viene meno di per sé occorrendo, a tal fine, accertare se tale inosservanza, abbia carattere doloso o colposo.
Più nel dettaglio, secondo gli Ermellini: “ ….in tema di assicurazione contro i danni, l’inosservanza, da parte dell’assicurato, dell’obbligo di dare avviso del sinistro, secondo le specifiche modalità previste dalla clausola di polizza, non può implicare, di per sé la perdita della garanzia assicurativa, occorrendo a tal fine accertare se detta inosservanza abbia carattere doloso o colposo, dato che, nella seconda ipotesi, il diritto non viene meno, ma si riduce in ragione del pregiudizio sofferto dall’assicuratore, ai sensi dell’art.1915 c.c., comma 2……l’onere di provare la natura, dolosa o colposa dell’inadempimento spetta all’assicuratore. Nel caso previsto dall’art. 1915 c.c., comma 1, dovrà provare il fine fraudolento dell’assicurato; in quello regolato dall’art.1915, comma 2 dovrà invece dimostrare che l’assicurato volontariamente non ha adempiuto all’obbligo di dare l’avviso, nonché la misura del pregiudizio sofferto”.