Le polizze di assicurazione sono di tre tipologie: sulle cose, sulle persone e sul patrimonio

La tripartizione delle assicurazioni sulle cose, sulle persone e sul patrimonio è articolata in ragione dell’interesse all’assicurazione, ossia con riferimento a chi o a che cosa si intende proteggere, tutelare da un rischio.

In caso di assicurazione di danni alla cosa, la misura dell’interesse è data dal valore di mercato della cosa stessa al momento del sinistro. In particolare, all’interno della categoria dell’assicurazione dei danni, si possono comprendere le assicurazioni contro gli incendi, le assicurazioni contro il furto, le assicurazioni delle cose trasportate contro eventi come il deterioramento, la perdita, il furto e l’incendio.

La copertura contro il furto tutela il bene assicurato per tutti i danni che possono derivare non solo dal furto vero e proprio ma, spesso, anche dai tentativi di furto o di scasso non riusciti, fino alla totale distruzione del bene.
In caso di beni composti, è altresì possibile la copertura di una singola parte (si pensi, ad esempio, all’assicurazione di alcune parti di pregio dell’auto, come quelle di un’auto d’epoca).

Sia il premio, sia l’indennizzo che l’assicuratore pagherebbe al verificarsi di un furto, vengono generalmente calcolati in base al valore di mercato del bene nel momento in cui questo viene assicurato. Detto valore, ovviamente, viene rinegoziato di anno in anno ad ogni rinnovo della polizza e, di norma, non può che scendere per l’usura e l’obsolescenza del bene stesso, che aumentano con il trascorrere del tempo.

Se l’assicurazione copre solo una parte del valore del bene si applica la regola proporzionale di cui all’art.1907 c.c.

Le polizze contro l’incendio, invece, tutelano il bene assicurato dai danni causati non solo dagli incendi, ma da tutti gli eventi legati al fuoco, quali scoppi e fulmini. 

QUALI SONO LE COPERTURE CHE UNA POLIZZA INCENDIO GARANTISCE AL SOGGETTO PRIVATO, PERSONA FISICA

L’incendio è definito in polizza come una combustione con fiamma di beni materiali, al di fuori del focolare, che può estendersi e propagarsi. In questo ramo, però, si possono trovare fattispecie di rischi che hanno poco a che vedere con la tradizionale definizione di incendio.

Infatti, la polizza incendio include anche gli effetti della caduta di un fulmine, scoppi o esplosioni, anche se non derivanti da incendio. In particolare, all’interno della copertura incendio, per i soggetti privati, è assicurata una pluralità di fattispecie:

  • incendio, esplosione, implosione, scoppio;
  • fulmini ed eventi elettrici assimilabili;
  • caduta di aeromobile e urto di veicoli, non di proprietà o condotto dal proprietario o dai suoi familiari;
  • sviluppo di fumi, gas, vapori ed emissioni assimilabili,
  • fenomeni elettrici sviluppati dagli impianti;
  • rottura di tubazioni;
  • sovraccarico di neve ed altri eventi speciali.

Più nello specifico, i rischi contenuti nel ramo incendio sono suddivisi in due grandi categorie:

  • i rischi ordinari
  • i rischi industriali

Tale suddivisione è indispensabile alle Compagnie di assicurazione per la corretta tariffazione del rischio, che viene definita non solo in funzione della probabilità di verificarsi dell’evento, ma anche in base all’entità del massimo danno probabile; ciò, anche se a parità di probabilità di accadimento, non possono essere equiparabili un incendio di una casa privata adibita ad abitazione e un incendio di un’azienda di vernici.

Tra i rischi ordinari sono compresi:

  • i rischi civili
  • i rischi agricoli
  • i rischi commerciali
  • rischi vari

I rischi industriali sono i rischi non compresi nella categoria dei rischi ordinari; in genere riguardano i rischi di grande entità, soprattutto legati a mobili, immobili e merci contenute di ingente valore.

La polizza incendio sulla casa, ossia un prodotto destinato ai soggetti privati, assicura non solo l’edificio o i locali in cui si sviluppa l’abitazione, bensì anche il suo contenuto.
Per quanto concerne i locali e l’edificio, sono assicurate le opere murarie e i relativi fissi, infissi, pertinenze e opere di fondazione; per ciò che riguarda i beni contenuti, sono compresi nella copertura i mobili e l’arredamento, gli effetti personali e determinate categorie di impianti. Per alcune categorie di beni, come le opere d’arte, i preziosi o il denaro contante, la copertura non ha effetto, a meno che non sia espressamente prevista nella polizza di assicurazione.

L’indennizzo, per ciò che riguarda il fabbricato, segue la logica del valore di ricostruzione a nuovo mentre, con riferimento ai beni contenuti, la principale modalità di indennizzo è il costo di sostituzione a nuovo, con un bene uguale o con le medesime caratteristiche. Una peculiare clausola che, spesso, si trova in questo tipo di polizze è il c.d. “ricorso vicini”. Tale garanzia prevede la copertura dei danni materiali e diretti provocati dai sinistri avvenuti nell’edificio dell’assicurato, agli edifici circostanti.

QUALI SONO LE COPERTURE CHE LA POLIZZA INCENDIO GARANTISCE ALL’IMPRESA

Per quanto riguarda le polizze incendio destinate alle imprese, e in particolare quelle industriali, la copertura assicurativa contro il rischio di incendio ha l’obiettivo di tutelare l’assicurato contro i danni provocati dai sinistri occorsi a:

  • fabbricati in cui si svolgono funzioni produttive, amministrative o di magazzino, con i medesimi criteri applicati per le abitazioni private;
  • attrezzature, macchinari, apparecchiature elettroniche impiegate nel processo produttivo;
  • arredamento, sia quello presente negli uffici, sia all’interno degli stabilimenti produttivi;
  • merci immagazzinate per la lavorazione, spostamento o vendita, inclusi gli imballaggi.

Nel caso di “merci speciali”, cioè quelle che richiedono cautela nella lavorazione o nel trattamento, poiché possono essere causa di vasti danneggiamenti, la copertura comprende gli esplodenti e gli infiammabili, utilizzati e immagazzinati nei locali e le materie speciali, come scorie di metalli pesanti, materie plastiche, materiali delicati o, comunque, pericolosi. Per tali tipologie di merci, le Compagnie assicurative richiedono il rispetto di determinate norme costruttive per impianti e fabbricati; queste misure sono finalizzate a contenere il rischio e, spesso, sono utilizzate come prerequisito all’assicurabilità.

In quanto pericolose, spesso, sono previsti anche dei limiti quantitativi all’utilizzo di dette “merci speciali”: superare detti limiti significherebbe generare un’eccessiva rischiosità, per la quale sarebbe necessario ricorrere a polizze specifiche. Nella maggior parte dei casi, questi beni vengono assicurati a valore intero, diversificato secondo la categoria di prodotto.

I valori monetari custoditi nell’impresa, oltre ai beni particolari quali i progetti, brevetti, supporti informatici, disegni, sono generalmente oggetto di copertura assicurativa separata.

Sono esclusi dalla copertura i rischi catastrofali, quali i terremoti, le frane, le inondazioni, poiché possono causare la totale distruzione dei beni assicurati. A fronte di tali eventi, la Compagnia di assicurazione si troverebbe obbligata a risarcire l’assicurato in tutte le fattispecie di sinistri compresi nella copertura, fino al raggiungimento, per ognuna, dei massimali o dei limiti di indennizzo. Appare evidente, dunque, che sia fondamentale definire nel contratto di polizza l’elenco dettagliato di tutte le fattispecie incluse nella copertura, data l’ampia gamma di rischi a cui può essere soggetta un’impresa industriale.

Per la Compagnia di assicurazione, è altrettanto fondamentale definire i limiti di indennizzo e il massimale per ciascun elemento di rischio. Il costo di reperimento di tutte le informazioni e della loro successiva elaborazione, nonché la loro difficile interpretazione, causano alla Compagnia di assicurazione non pochi problemi durante la fase di definizione del contratto. Per contrastare tali difficoltà, negli ultimi anni si sono diffuse le polizze “all risk”, che risolvono in parte tali problematiche.

ASSICURAZIONE SULL’IMMOBILE: COSA PREVEDE LA NORMATIVA

La polizza sull’immobile copre tutti i rischi connessi alla proprietà: dagli eventi atmosferici a quelli sismici, al furto, incendio, danni, responsabilità civile, assistenza e tutela legale.

Sembra quasi inverosimile, ma in Italia, attualmente, solamente il 35% della popolazione ha stipulato una polizza assicurativa per i beni immobili. Ciò è determinato dal fatto che nella nostra Nazione, ai giorni nostri, non è previsto l’obbligo dettato da disposizioni di legge di sottoscrivere questo tipo di assicurazione.

Con il D.L. 59/2012, il Legislatore aveva emanato alcune disposizioni riguardanti l’assicurazione obbligatoria sulla casa, prevedendo la stipula di una polizza con il fine di tutelare l’immobile da qualsiasi danno conseguente ad una calamità naturale. Tale decreto fu convertito, in seguito, nella legge n.100/2012, con l’obiettivo di obbligare i proprietari degli immobili non a norma, di provvedere alla messa in sicurezza degli edifici, in particolar modo qualora siano situati in zone a rischio di calamità naturali.

Nonostante l’introduzione dell’obbligo non abbia ancora trovato applicazione, una forma di assicurazione obbligatoria è stata introdotta dalle banche e, in alcuni casi, nei regolamenti di condomìni: nei casi in cui si stipuli un mutuo bancario (legge n.100/2012), la banca impone un’assicurazione che tuteli dal rischio dello scoppio e incendio sull’immobile, per salvaguardare il proprio diritto ad essere risarcita. Pertanto, ogniqualvolta si accenda un mutuo per l’acquisto di un immobile, si deve stipulare la c.d. “polizza scoppio e incendio”, per tutelarsi da possibili eventi che potrebbero distruggere l’immobile e provocare gravissimi danni economici al proprietario, quali, ad esempio, le esplosioni di impianti domestici provocate da perdite di gas, danni da fumo, vapori e gas, incendi, esplosioni da fulmini, scariche elettriche.

Si evidenzia che tale polizza non copre soltanto i danni arrecati al fabbricato, ma anche al contenuto, come mobili, arredamento, oggetti preziosi, collezioni, ecc.
L’assicurazione sulla casa è sempre facoltativa se non è vigente un mutuo sull’immobile oppure se si è ricevuto in eredità un immobile, oppure ancora, se lo si detiene in affitto o in forza di usufrutto.

In caso di mancata sottoscrizione della polizza sulla casa, eventuali danni potrebbero danneggiare (alcuni o tutti) i beni che si trovano all’interno di essa e, nel caso in cui l’assicurato sia un’impresa, potrebbero verificarsi gravi perdite economiche, o peggio, la sospensione temporanea dell’attività, o addirittura la chiusura dell’impresa, in caso di danni irreparabili.

Se si detiene l’immobile in affitto, occorre stipulare una polizza di assicurazione da parte dell’affittuario, qualora non sia già stata stipulata dal proprietario dell’immobile.

SECONDO UNA RECENTE SENTENZA DELLA CASSAZIONE CIVILE, IN CASO DI INCENDIO DI UN IMMOBILE CONCESSO IN LOCAZIONE, L’AFFITTUARIO RISPONDE DEI DANNI SUBITI DAL LOCATORE, SOLTANTO SE LA DISTRUZIONE DEL BENE IMMOBILE E’ STATA DETERMINATA DA UNA COLPOSA OMISSIONE DI CUSTODIA

E’ stato sancito con la sentenza n. 19126 del 28/09/2015 della Corte di Cassazione Civile, sezione VI.

Nel caso di cui si è occupata la Suprema Corte, il ricorrente, quale affittuario di un immobile adibito ad uso commerciale, era risultato soccombente in Corte d’Appello del Tribunale di Trieste; egli era stato condannato a risarcire i danni al proprietario del fabbricato, causati da un incendio che aveva distrutto l’immobile, nonché al pagamento dei canoni di locazione residui, maturati successivamente al sinistro occorso. Con la succitata pronuncia, gli Ermellini rammentano quanto previsto dall’art.1588 c.c., secondo cui

“il conduttore è responsabile della perdita o del deterioramento del bene locato, anche se derivanti da incendio, qualora non provi che si sono verificati per causa a lui non imputabile.”

Nel caso de quo, gli accertamenti compiuti nel corso del giudizio penale hanno dimostrato che l’incendio è avvenuto in seguito ad un atto doloso di un soggetto terzo, rimasto ignoto e che, quindi, la distruzione di un immobile è dipesa da una causa non imputabile al conduttore.

Un evento importante come l’incendio alla propria abitazione, oppure al fabbricato di un’impresa, necessita senz’altro dell’intervento/affiancamento di professionisti qualificati ed esperti nell’ambito assicurativo/legale di cui si avvale GARAperizie, in grado di predisporre delle perizie di parte ad hoc, per una quantificazione del danno subito il più rispondente possibile alla situazione reale, al fine di ottenere un congruo risarcimento dalla Compagnia di assicurazione, in linea con il massimale assicurato e nel rispetto delle condizioni contrattualizzate nella polizza di assicurazione.