Riflessioni post alluvione: per il 94% del paese sussiste il rischio frane o dissesto

A distanza di due settimane dagli eventi accaduti dal 16 maggio, le immagini e i video che scorrono nei tg, nei quotidiani e sui social media della violenta alluvione nella Regione Emilia Romagna e di alcune zone limitrofe delle regioni Marche e Toscana, sono a dir poco impressionanti, spettrali, quasi da fantascienza. Ma non è un brutto sogno, purtroppo è tutto vero. Danni incalcolabili ad oggi, poiché non è ancora terminata la fase emergenziale, come si apprende dalle dichiarazioni rilasciate dal ministro per la protezione civile, Nello Musumeci, al quotidiano Sole 24 ore del 24 maggio.

Un primo “decreto alluvione”, con le prime misure emergenziali, è stato emanato il 24 maggio; nel frattempo, lo stato di emergenza si è esteso anche a diversi comuni delle Marche (peraltro già flagellata con la precedente recente alluvione del 2022) e della Toscana, nelle quali l’alluvione ha interessato alcune zone limitrofe dei territori.

Sempre secondo il succitato Sole 24 ore del 24 maggio, il ministro Nello Musumeci, durante la sua informativa urgente alla Camera, ha dichiarato quanto segue: “Quando parlo di prevenzione strutturale non mi riferisco solo alla lotta al dissesto idrico e idrogeologico ma anche al rischio terremoti. Quante sono le infrastrutture strategiche che potrebbero resistere a una determinata sollecitazione sismica? Quanti sono i Comuni in Italia che in caso di sisma potrebbero essere raggiunti dai mezzi di soccorso? Sono domande che dobbiamo tutti porre nella considerazione che oltre la metà del territorio nazionale ricade in zona sismica e quasi totalmente il 94%, ricade in zona rischio frane o dissesto idrico o idrogeologico”.

Che cos’è il dissesto idrogeologico?

Fino a qualche anno fa, solo gli esperti avevano la padronanza del concetto di dissesto idrogeologico; in seguito ai continui allagamenti, frane e alluvioni, abbiamo assistito agli ingenti danni ambientali, sociali ed economici che esso è in grado di scatenare. Il territorio del Paese ad elevata criticità rappresenta il 9,8% della superficie nazionale, interessando l’89% dei Comuni. Il dissesto idrogeologico è la conseguenza di un insieme di avvenimenti, quasi tutti verificatisi con un’eccessiva attività dell’uomo, che hanno portato ad un impoverimento e alla degradazione del suolo.

Quali sono le cause del dissesto idrogeologico?

Alcune attività dell’uomo mettono a rischio la tenuta dei terreni nei pressi dei corsi d’acqua; di seguito, alcuni esempi:

  • la cementificazione, sia essa legale o abusiva, riduce drasticamente la permeabilità dei terreni; per questo motivo, l’eccesso di cemento, soprattutto se vicino ai corsi d’acqua, rende tale area pericolosa;
  • la deforestazione è la seconda causa del dissesto idrogeologico. La riduzione di piante e delle loro radici riduce la stabilità e la tenuta dei terreni, compromettendo i processi idrogeologici;
  • l’agricoltura intensiva che va a braccetto con la deforestazione, poiché con l’eccessivo taglio degli alberi, lo sfruttamento del suolo e un importante consumo idrico danneggiano i terreni;
  • l’abbandono della popolazione residente di alcune zone collinari e montane trasferitasi nelle città, principalmente per la vicinanza al posto di lavoro, inevitabilmente, comporta l’assenza della manutenzione dei terreni; conseguentemente aumenta in misura esponenziale il rischio di frane e valanghe, poiché viene meno una prima barriera naturale;
  • il prelievo delle risorse dal sottosuolo, quali le risorse minerarie, idriche o di idrocarburi, sicuramente non favorisce la tenuta dei terreni;
  • la deviazione di corsi d’acqua, per scopi principalmente edilizi.

Dunque, è sotto gli occhi di tutti noi che madre natura si sta riprendendo “il mal tolto”, da parte dell’uomo, “compresi gli interessi di mora”.

Un rimedio, sia pure necessitando di alcuni anni, per poter ottenere dei risultati, potrebbe essere quello di promuovere delle campagne nazionali, aventi ad oggetto la forestazione di aree sia urbane, sia extraurbane, coinvolgendo aziende ed Enti pubblici, perseguendo l’obiettivo di restituire valore al territorio e fronteggiare i cambiamenti climatici.

Come ci insegnano i fautori della campagna “Mosaico Verde”, che ha come partner “Legambiente”, “forestare non significa solo piantare alberi, significa garantire che quegli alberi rimangano e generino nel tempo un valore da restituire alla comunità e all’ambiente”.

Altresì, sinergicamente, si potrebbe promuovere la riforestazione delle aree un tempo boschive, tenendo sotto controllo lo sviluppo edilizio dei centri urbani, pulendo i letti e gli argini dei fiumi, coinvolgendo anche la popolazione con delle campagne di sensibilizzazione e attenzione all’ambiente, restituendo così alla natura, alcuni degli spazi “rubati” dall’agricoltura intensiva.

LA COPERTURA ASSICURATIVA CONTRO LE CATASTROFI NATURALI È UNA GARANZIA ACCESSORIA, NON OBBLIGATORIA, DELLA POLIZZA INCENDIO PER ABITAZIONI. SECONDO UNO STUDIO CONDOTTO DALL’IVASS NEL 2016, LA PERCENTUALE DELLE UNITA’ ABITATIVE CHE HANNO OPTATO PER LA PROTEZIONE ASSICURATIVA CONTRO LE CALAMITA’ NATURALI È RIDOTTISSIMA, PARI AL 0,77%

Secondo quanto emerge da uno studio condotto dall’Ivass sui rischi catastrofali, in Italia “aumenta la frequenza di uragani, tifoni, piogge improvvise che causano inondazioni”.La copertura assicurativa contro le calamità naturali è una garanzia accessoria – non obbligatoria – della polizza incendio per abitazioni; solamente il 40% delle abitazioni, sul territorio nazionale, sono assicurate contro il rischio dell’incendio. 

Le risultanze statistiche riportate a pagina 6) di tale studio evidenziano che le abitazioni che hanno optato per la copertura assicurativa contro le calamità naturali (o solo contro il terremoto, o solo contro le alluvioni), quale garanzia accessoria della polizza incendio, rappresentano un risicato 0,77%.

In particolare, si sottopone all’attenzione del lettore, quanto si desume scorrendo le pagine del link sottostante, per quanto attiene agli elementi cui prestare attenzione in fase di sottoscrizione della polizza incendio, laddove si preveda la garanzia accessoria della copertura assicurativa contro le calamità naturali:

  1. la garanzia accessoria deve essere specificata nel contratto di polizza;
  2. verificare la chiarezza della descrizione delle clausole delle condizioni di polizza;
  3. esaminare le condizioni di applicazione e non applicazione di polizza;
  4. prestare attenzione alla presenza di scoperti, massimali e franchigie;
  5. verificare che il contratto di polizzasia ben strutturato/organizzato, poiché ciò agevola l’informazione da ricercare, all’occorrenza, al verificarsi di un sinistro.

Cosa viene assicurato con le coperture principali e con le coperture accessorie per le catastrofi naturali

Come emerge da pagina 9) di cui al punto 4), riguardo alle coperture assicurative principali e alle coperture accessorie della polizza incendio, esse sono raccolte in due grandi gruppi

Coperture assicurative principali

Incendio fabbricato, altri eventi al fabbricato (fenomeni atmosferici, atti dolosi di terzi, fuoriuscita di acqua condotta e altri liquidi, fuoriuscita di acqua da apparecchiature domestiche, fenomeni elettrici), estensione delle coperture incendio fabbricato e altri eventi al fabbricato, vincolo sugli indennizzi delle garanzie incendio fabbricato e altri eventi al fabbricato, responsabilità civile del fabbricato, ricorso terzi, assistenza all’abitazione, dolo e colpa grave

Coperture assicurative accessorie  

Incendio contenuto, altri eventi al contenuto, fenomeni atmosferici, atti dolosi di terzi, fuoriuscita di acqua condotta e altri liquidi, fuoriuscita di acqua da apparecchiature domestiche, fenomeni elettrici, estensioni delle coperture incendio contenuto e altri eventi al contenuto, furto, terremotoalluvione, dolo e colpa grave.

UNA RECENTISSIMA ORDINANZA È STATA PRONUNCIATA DALLA CASSAZIONE CIVILE, A SEZIONI UNITE, CHE SI È OCCUPATA DEL TERMINE DI PRESCRIZIONE PER LA RICHIESTA DEL RISARCIMENTO DEI DANNI PRETESO NEI CONFRONTI DEL MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI, PER ESONDAZIONE DI FIUME

In tema di risarcimento danni, come è noto, secondo l’art. 2935 c.c., il termine di prescrizione per richiedere il risarcimento di danni subiti, previsto in 5 anni, decorre dal giorno in cui tale diritto può essere fatto valere.

La Corte di Cassazione Civile, a Sezioni Unite è stata investita di un giudizio pertinente la determinazione del momento da cui decorre il termine di prescrizione di 5 anni per richiedere il risarcimento dei danni per esondazione del fiumeSecondo l’ordinanza n.4115 del 09/02/2022, pronunciata dalla Suprema Corte, a Sezioni Unite, “Il termine di prescrizione del diritto al risarcimento preteso, nei confronti del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, dai soggetti danneggiati dall’esondazione di un fiume decorre dal giorno in cui gli stessi hanno avuto la conoscenza (o la conoscibilità) tecnico-scientifica dell’incidenza causale delle carenze di progettazione e di manutenzione delle opere idrauliche; incorre, pertanto, in un errore di sussunzione (e, dunque, nella falsa applicazione dell’art.2935 c.c. – Decorrenza della prescrizione c.c.) il giudice di merito che, ai fini della determinazione della decorrenza del termine di prescrizione, ometta del tutto l’indicazione dei fatti sintomatici da cui i danneggiati avrebbero potuto immediatamente percepire, con la normale diligenza, i difetti delle opere idrauliche e il nesso di causalità con i danni subiti”.

Nel caso specifico, la Suprema Corte ha annullato la sentenza impugnata, che aveva fatto decorrere dal giorno dell’alluvione, il termine di 5 anni per la richiesta di risarcimento dei danni, senza tenere conto dei vizi evidenti nel progetto, la carenza di manutenzione di cui la parte che ha subito i danni avrebbe dovuto avere conoscenza, secondo quanto previsto dall’ordinaria diligenza.

Dalla lettura del presente nostro articolo, emerge che l’affiancamento di un team di professionisti qualificati ed esperti in ambito legale assicurativo, di cui si avvale la nostra società, per la gestione di un sinistro importante come quello determinato da una calamità naturale, come un terremotoo un’alluvione, è imprescindibile, potendo contare su un sicuro apporto professionale nelle varie fasi in cui deve essere gestito il sinistro per ottenere il massimo risarcimento auspicabile.

Ma, prima ancora di attendere l’evento nefasto, che ci auguriamo non accada (e non si ripeta, qualora verificatosi), è necessario e fortemente consigliato far esaminare le condizioni generali di polizza dai nostri esperti, in modo da sottoscrivere un contratto di assicurazione chiaro, trasparente, senza clausole complesse, quali fonti di potenziali contenziosi con l’assicurazione.