Danni diretti e danni indiretti

Qual è la differenza tra danni diretti, danni consequenziali e danni indiretti?

Questi ultimi sono quelli derivanti da interruzione dell’attività e rappresentano i mancati guadagni derivanti da un arresto dell’attività produttiva, sia esso totale o parziale. Alcune tipologie di eventi che possono essere causa di danni indiretti sono le catastrofi naturali, i danni causati dall’azione di un altro soggetto, l’inadempimento contrattuale, l’illecito civile. Sono causa di danni indiretti anche l’espropriazione per pubblica utilità e la perdita di uomo/donna chiave. Con una recentissima Ordinanza la Cassazione Civile ha accolto parzialmente l’opposizione dell’espropriato all’indennità di esproprio proposta dal Comune.

E’ noto che, al verificarsi di un sinistro in un’impresa, scaturiscono, essenzialmente, due tipologie di danni:

  • Il primo, di tipo diretto, colpisce i singoli beni, siano essi produttivi oppure destinati alla trasformazione, in quanto espressione del patrimonio aziendale;
  • Il secondo, di tipo indiretto, grava non tanto sui singoli beni, quanto sul complesso dei beni aziendali organizzati.

Con i danni indiretti, le conseguenze negative del sinistro riguardano quel “bene” superiore, costituito non tanto dai singoli beni strumentali, ma dalla loro intrinseca organizzazione, finalizzata all’esercizio dell’attività imprenditoriale, ossia, in sintesi, l’azienda nel suo complesso; in tale casistica, l’indennizzo del danno risulta tipicamente più problematico. La quantificazione del danno indiretto non può fare riferimento ai prezzi di mercato, oppure ai costi originari dei singoli beni, bensì ai prezzi ed ai costi originati da essi, vale a dire sul reddito da questi conseguibili. Pertanto, in linea di principio, si può affermare che, al verificarsi di un’interruzione di attività aziendale (c.d. business interruption)occorre indennizzare il reddito originato dalla gestione caratteristica dell’impresa, che risulti temporaneamente cessata per il mancato svolgimento di quest’ultima.

L’esperienza insegna che il danno indiretto (interruzione di attività), risulti spesso notevolmente superiore al danno diretto che l’ha originato, con tutte le conseguenze negative che esso può determinare. A tal fine, la polizza a garanzia dei danni indiretti da interruzione di attività si propone di ripristinare le condizioni economiche e, di conseguenza, finanziarie dell’azienda durante il periodo del verificarsi del potenziale sinistro.

DIFFERENZA TRA DANNI DIRETTI, INDIRETTI E CONSEQUENZIALI

Ogni azienda dotata di un processo produttivo corre il rischio che, qualora subisca eventi, quali un incendio, un’alluvione, ecc. (con la previsione di una polizza danni diretti da incendio) si interrompa il ciclo produttivo. Gli eventi che possono determinare l’interruzione dell’attività sono molti e, oltre a quelli citati, si rammentano gli stessi guasti occorsi ai macchinari. In particolare, nei processi produttivi a catena, è sufficiente un danno ad un macchinario, che tutto l’impianto – oppure la linea di produzione – si blocchi, con evidenti conseguenze economiche. Anche nei processi produttivi organizzati con “reparti”, il problema può essere rilevante, nel momento in cui il blocco di un reparto possa ripercuotersi su uno o più, degli altri reparti.  Sostanzialmente, i danni si possono suddividere in tre “macrocategorie”:

  1. Sono danni diretti quelli generati dall’evento, ad esempio un incendio ad un macchinario;
  2. Sono danni consequenziali quelli che si verificano, per effetto del danno diretto, ad esempio la perdita del materiale in lavorazione;
  3. Sono danni indiretti quelli che si verificano per effetto dei precedenti danni, ad esempio la perdita dell’utile, per la mancata vendita dei beni non prodotti a causa dell’incendio.

Riassumendo: richiamando l’esempio su riportato, del sinistro dell’incendio, per i danni diretti subiti dal macchinario, ad esempio, dei pezzi da sostituire, occorre stipulare una polizza incendio; per i danni consequenziali, quali, ad esempio, quelli derivanti dalla perdita del materiale in lavorazione, sarebbe utile abbinare alla polizza incendio,  una polizza a copertura dei guasti ai macchinari, causati da  un “guasto accidentale”; per i danni indiretti, occorre sottoscrivere una polizza danni indiretti a copertura della perdita economica, derivante da uno degli eventi inclusi nel contratto di assicurazione o nel contratto di riferimento, siglato con il cliente.

I DANNI INDIRETTI SONO QUELLI DERIVANTI DA INTERRUZIONE DELL’ATTIVITA’ E RAPPRESENTANO I MANCATI GUADAGNI DERIVANTI DA UN ARRESTO DELL’ATTIVITA’ PRODUTTIVA, SIA ESSO TOTALE O PARZIALE

In gergo assicurativo, i danni da interruzione di attività, chiamati danni indiretti, sono i mancati guadagni derivanti da un arresto dell’attività, sia esso totale o parziale. Essi variano al variare del tipo di attività svolta, della causa dell’interruzione e della durata dell’interruzione stessa. Ad esempio, l’interruzione dell’attività di un esercizio commerciale, può essere causata da un incendio, oppure da una disposizione dell’autorità di chiusura dell’esercizio durante un’inchiesta giudiziaria, avviata a seguito di un’inadempienza rilevata da parte dell’esercente; altresì, può essere causata da una situazione generata da una calamità naturale, da una malattia o da un infortunio del titolare, oppure da eventi che abbiano provocato il mancato arrivo di merci, molto richieste dalla clientela; in quest’ultimo caso, avremo un’interruzione parziale.

Qual è la differenza tra danni diretti, danni consequenziali e danni indiretti?

Nel caso di un’attività industriale, le cause di interruzione di attività possono essere molto più svariate: partendo dall’incendio, arriviamo al caso tipico dell’attività industriale, che è il guasto ad un impianto, il quale prende parte al processo produttivo, il cui apporto sia essenziale per la realizzazione del prodotto. Altre cause possono essere una situazione oggettiva, come uno stato di calamità naturale o di contaminazione ambientale grave, che inducano le autorità a interdire l’accesso all’area in cui si trova lo stabilimento, così come lo scoppio di una epidemia che obbliga all’assenza del lavoro, gran parte delle maestranze.

La prima considerazione è che le Compagnie di assicurazione tendono a vincolare la garanzia delle perdite economiche da interruzione di attività al danno materiale subito dal bene o dai beni, che servono all’assicurato per l’esercizio della sua attività. A meno di sovvertire le regole, preme evidenziare che non rientrano in garanzia i danni derivanti da interruzione di attività dovuti, ad esempio, allo scoppio di una pandemia come Covid-19, in quanto un virus non danneggia le macchine produttive. Ovviamente, qualunque Compagnia può, in qualunque momento, concedere nuove garanzie, anche se sono inedite e anche qualora nessun’altra Compagnia sul mercato le conceda.

La garanzia sui danni da interruzione di attività trova un suo spazio anche nella responsabilità civile dell’assicurato; ciò, poiché è la garanzia responsabilità civile a coprire i danni da interruzione di attività che potremmo causare a terzi, danneggiandone materialmente il bene o i beni necessari a produrre un reddito, ovviamente sempre che il danneggiamento sia causato da un evento la cui responsabilità è imputabile all’assicurato. Nel settore della Responsabilità Civile le Compagnie hanno dimostrato, seppure dopo un significativo periodo di resistenza, di accettare di coprire anche le perdite economiche, disgiunte dai danni materiali subite dai terzi, per responsabilità accertata dell’assicurato, denominandole danni patrimoniali puri, concedendo questa garanzia sotto il vincolo di severi “sotto limiti”, rispetto al massimale principale.

ALCUNE TIPOLOGIE DI EVENTI CHE POSSONO ESSERE CAUSA DI DANNI INDIRETTI SONO LE CATASTROFI NATURALI, I DANNI CAUSATI DA UN ALTRO SOGGETTO, L’INADEMPIMENTO CONTRATTUALE, L’ILLECITO CIVILE

Ci sono varie tipologie di danni che possono portare le aziende ad incorrere in perdite economiche e ricomprendere tutti i casi possibili risulta pressoché impossibile. In linea generale, i danni possono essere dovuti a:

  1. catastrofi naturali (alluvioni, terremoti, forti venti o uragani) ed eventi accidentali di vario genere (incendio, fallimento di un fornitore, prodotto difettoso, distruzione di container per il trasporto di merci, indicenti informatici, cambiamenti legislativi, ecc.);
  2. danni causati dall’azione di un altro soggetto: i danni causati dall’azione di un altro soggetto vengono classificati dall’AICPA (American Institute of Certified Pubblic Accountants, ossia l’Istituto dei Dottori Commercialisti e dei Revisori Contabili statunitense), in due categorie principali:
  • inadempimento contrattuale, che sorge qualora una controparte non adempia alle obbligazioni siglate nel contratto;
  • illecito civile, che riguarda la responsabilità civile, extracontrattuale e cioè, tutti quei casi che sorgono per effetto di una condotta illecita, di vario tipo, comprendente lesioni personali, danni alla proprietà, concorrenza sleale, negligenza, frode ecc.;
  1. altri eventi che sono causa di danni indiretti, tra i quali:
  • espropriazione per pubblica utilità da parte dello Stato: l’esproprio può portare alla perdita totale dell’attività quando non è possibile effettuare una rilocazione oppure a una perdita temporanea di profitti, a cui si aggiungono i costi di trasferimento dell’attività. A queste si può assommare la perdita di avviamento, data dallo spostamento da una posizione ritenuta strategica;
  • perdita di uomo/donna chiave: è ricorrente il caso, soprattutto nelle medie-grandi imprese, che il successo di un’azienda sia dovuto a una particolare persona, un “uomo/donna chiave”. Per tale motivo, il decesso o la lesione di questo/questa, causata da un altro soggetto, avrebbe conseguenze negative sulla performance dell’azienda.

CON UNA RECENTISSIMA ORDINANZA LA CASSAZIONE CIVILE HA ACCOLTO PARZIALMENTE L’OPPOSIZIONE DELL’ESPROPRIATO ALL’INDENNITA’ DI ESPROPRIO PROPOSTA DAL COMUNE

Come risaputo, la proprietà privata non è intoccabile poiché lo Stato, i Comuni o altre pubbliche amministrazioni possono acquisire un bene, come un terreno o un fabbricato già costruito, per esigenze di interesse generale.

L’esproprio è disciplinato da precise disposizioni di legge e al soggetto espropriato deve essere riconosciuta un’indennità, a parziale ristoro della perdita subita. Entro trenta giorni dalla dichiarazione di pubblica utilità, l’amministrazione deve quantificare l’importo dell’indennità di esproprio e comunicarlo al proprietario, che ha a disposizione 30 giorni di tempo per accettare l’offerta o rifiutarla; giova ricordare che la proposta non accettata espressamente equivale al rifiuto. In caso di rifiuto dell’indennità, nella misura calcolata dall’amministrazione in via provvisoria, si aprirà invece una procedura contenziosa, che potrà svolgersi in sede amministrativa (con un procedimento di natura arbitrale, ove la decisione è affidata a un collegio di tre periti) o giudiziaria, per determinare l’indennità definitiva. Con la recentissima ordinanza n. 7142 del 15/03/2021 la Cassazione Civile, Sez. I, ha accolto, sia pure parzialmente, il ricorso presentato da sei proprietari espropriati dal Comune di Carovigno. La Suprema Corte ha riconosciuto loro il diritto di un’indennità di occupazione, come calcolata dal ctu, condannando il Comune di Carovigno al pagamento della somma di euro 140.599,64, oltre agli interessi legali.

Rinviando l’ulteriore approfondimento alla prossima settimana, in merito ad altri aspetti relativi ai danni indiretti, essendo un argomento molto vasto e interessante, si invita il lettore del presente contenuto ad affidarsi alle nostre competenze maturate nel corso di una pluriennale esperienza, certi di poter dare un sicuro apporto nell’esame delle clausole delle polizze vigenti, oltre a supportare il Cliente al verificarsi di un sinistro con la redazione di una perizia di parte, con l’obiettivo di conseguire un indennizzo nella massima misura ottenibile.