I danni indiretti

Ad integrazione dell’articolo Danni diretti e danni indiretti, con il presente contenuto si tratteranno degli aspetti peculiari dei danni indiretti.

Come già trattato nel precedente elaborato, l’evento dannoso ha effetti sia diretti, sia indiretti e questi ultimi hanno impatto sul conto economico dell’azienda, causando tutta una serie di effetti collaterali quali:

  • Perdite di profitto e riduzione del fatturato;
  • Costi insopprimibili, come quelli per il recupero dei beni danneggiati e per il ripristino dell’attività aziendale, gli stipendi del personale, i canoni di affitto, i leasing, i mutui, i finanziamenti in corso e il pagamento di fatture di acquisto di materiali necessari per la produzione;
  • Maggiori costi, come ad esempio, i canoni di locazione per i nuovi fabbricati, per il trasferimento temporaneo, per lo svolgimento dell’attività;
  • Acquisto di prodotti, a costi maggiori, dai propri concorrenti, per far fronte agli ordinativi dei clienti, da consegnare nei termini previsti contrattualmente.

Pertanto, i danni indiretti risultano molto più onerosi rispetto ai danni diretti, tanto da compromettere seriamente la sopravvivenza dell’azienda.

L’impatto negativo sul flusso di cassa (c.d. cash flow) diventa inevitabile e viene avvertito immediatamente, soprattutto nel caso in cui l’azienda in questione sia quotata in borsa, poiché potrebbe anche conseguirne una variazione delle valutazioni azionarie da parte degli analisti.

I destinatari della richiesta di risarcimento per danni indiretti

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La valutazione dei danni indiretti si pone l’obiettivo di stimare le perdite economiche subite dalle aziende, al fine di ottenere il risarcimento del danno dalla controparte, a cui la relazione di stima è diretta.

I soggetti destinatari di tali richieste di indennizzo possono essere:

  • Le Compagnie assicurative;
  • I soggetti privati autori della lesione;
  • Gli enti pubblici.

Le assicurazioni propongono alle aziende alcune polizze che coprono dal rischio di danni indiretti e di business interruption. Secondo un’indagine assicurativa, il rischio più temuto dalle aziende sarebbe proprio quello relativo all’interruzione della gestione, per il fatto che esse si trovano ad affrontare tanti scenari diversi e tanti rischi diversi.

Ai classici rischi, si affiancano altre tipologie di eventi aleatori, come ad esempio, gli incidenti informatici (attacchi da parte di hacker, errori commessi dai dipendenti, errori tecnici), che possono portare non tanto a danni fisici, quanto a danni immateriali ingenti, poiché i dati informatici rappresentano un asset fondamentale per le aziende.

Per poter richiedere il risarcimento di tali danni all’assicurazione, è necessario che l’azienda abbia stipulato un’apposita polizza assicurativa che preveda la copertura dei danni in caso di interruzione della gestione operativa. Il contratto definisce clausole e garanzie, nonché la formula utilizzata per determinare il risarcimento; tuttavia, entrambe le parti sono tenute alla stima dell’ammontare del danno, al fine di garantire un adeguato rimborso all’assicurato.

Le ragioni che spingono l’azienda a richiedere un risarcimento ad un soggetto privato sono quelle già esaminate nell’articolo del 27/06/2022, ossia l’inadempimento contrattuale, nonché il fatto illecito. In caso di contenzioso tra due parti, il perito esperto di valutazione è spesso chiamato ad affiancare il legale del soggetto danneggiato, per supportare con una stima accurata la richiesta di risarcimento nei confronti del trasgressore, in modo da renderla più efficace.

Un altro soggetto, a cui possono essere rivolte le valutazioni di stima dei danni, è lo Stato. Spesso, sorgono dispute relativamente ai contratti stipulati con lo Stato, per la fornitura di beni e servizi; quest’ultimo si avvale di moltissimi fornitori e stipula con essi varie tipologie di contratto, anche se si distinguono due categorie principali:

  • Un tipo di contratto che definisce un prezzo fisso, per cui l’azienda fornitrice ottiene, in cambio della fornitura, un prezzo fisso, indipendentemente dai costi che essa sostiene, motivo per cui il profitto è a rischio;
  • Un tipo di contratto che prevede il rimborso dei costi, nel quale tutti i costi sostenuti vengono rimborsati all’azienda, mentre il profitto viene negoziato inizialmente.

Quando si avanza la richiesta e, quindi, si stimano i danni, è necessario prestare particolare attenzione ai termini presenti nei contratti stipulati con l’autorità pubblica.

Ad esempio, la responsabilità dello Stato potrebbe essere limitata quando la prestazione definita nel contratto sia stata oggetto di appalto, da parte dell’azienda. Una richiesta di risarcimento può essere richiesta allo Stato anche nel caso di eventi catastrofici naturali, per i quali siano disponibili fondi statali, sotto la forma di accantonamenti di riserve, per far fronte a tali emergenze. Per poter aver accesso a tali contributi è necessaria una perizia di stima nella quale risulti il nesso di causalità tra l’evento calamitoso e il danno subito. Infine, come già riportato nel succitato articolo, si può avanzare una richiesta di risarcimento allo Stato, in caso di espropriazione per pubblica utilità, dal luogo in cui opera l’azienda.

A suffragio, si invita alla lettura della sentenza della Cassazione Civile, sezione 3, n. 7348 del 07/03/2022di particolare interesse.

Con tale giudizio, gli Ermellini sono stati investiti di esaminare il caso della richiesta di risarcimento al Comune di Benevento, per i danni subiti da un immobile di proprietà di un imprenditore (oltre che alla merce ivi depositata) a seguito dell’allagamento causato in occasione di un violento nubifragio ecc. In particolare, la Suprema Corte ha rigettato la domanda risarcitoria, confermando la sentenza della Corte di Appello di Napoli, affermando che: “ … alla perizia di parte prodotta dalla Miranda “non è possibile attribuire alcun valore probatorio”, in quanto “i danni alla merce sono quantificati in modo assolutamente apodittico, senza alcuna illustrazione né della tipologia di danneggiamento che avrebbe rivenuto la merce, né della quantificazione dei costi. Peraltro, l’esistenza stessa della merce danneggiata non è dimostrata, se non dalla perizia in oggetto. Inoltre, trattandosi di merce destinata alla vendita, il danneggiante avrebbe potuto/dovuto dimostrare il relativo valore mediante le fatture di acquisto”.

I due metodi valutativi dei danni indiretti

La valutazione d’azienda è un campo economico in continua evoluzione che necessita, per poter essere sviluppata, di conoscenze che spaziano dalla finanza alla contabilità e dal diritto alla macroeconomia, avendo come fine l’elaborazione di una stima del valore dell’azienda oggetto di esame.

danni indiretti metodi valutativi

Calcolare il valore dell’azienda e stimarne la perdita trova applicazione in molti ambiti economici, come nel controllo della gestione aziendale, in ambito assicurativo, in ambito di valutazione dei rischi e nell’economica forense, qualora sia necessario quantificare il risarcimento in un contenzioso tra due parti.

Quando si stimano i danni indiretti si possono utilizzare due tipi di approcci valutativi, secondo il danno che ne deriva. Nello specifico, in caso di riduzione temporanea degli utili si predilige l’approccio valutativo dei “lost profits” mentre, in caso di riduzione permanente degli utili e della capacità reddituale dell’azienda, risulta più adatto l’approccio del “lost business value”.

Il ruolo del valutatore consiste nel redigere una perizia, in cui stima la perdita economica sofferta, con lo scopo di rimettere l’azienda danneggiata nella condizione patrimoniale in cui si sarebbe trovata, se il danno non si fosse verificato. Molte controversie legate alla valutazione dei danni indiretti possono essere risolte prima che sia necessario avviare un processo e le probabilità di risolvere la controversia, con un esito favorevole, aumentano quando il legale della parte danneggiata viene affiancato da un esperto di valutazione d’azienda, con esperienza in ambito di contenzioso e di risoluzione delle controversie.

Egli/Ella può dare un giudizio in merito alla quantificazione del risarcimento e, inoltre, la sua stima risulta essere fondamentale per poter affrontare la disputa nel miglior modo possibile, dal punto di vista dell’efficienza e dei costi.

Qualora, invece, il caso non possa essere risolto al di fuori del tribunale, una valutazione sarà comunque utile al fine di supportare al meglio la richiesta di risarcimento. Entrambe le metodologie possono essere utilizzate e la scelta dipende dalle circostanze dello specifico caso in esame. Ad esempio, l’azienda potrebbe subire un’interruzione temporanea della gestione, una riduzione temporanea di profitti, oppure la perdita economica può essere identificata con un flusso monetario ben preciso, rispetto alla totalità dei flussi, come i ricavi che derivano da un contratto commerciale; in tale evenienza, risulta appropriata l’applicazione del metodo “lost profits”.

Invece, l’utilizzo dell’approccio del “lost business value” risulta adatto quando si manifesta una riduzione permanente nel valore dell’azienda, sia essa totale o parziale.
La permanenza della perdita si presenta nei seguenti scenari:

  • Completa chiusura dell’attività;
  • L’attività, inizialmente, rallenta mentre, successivamente si manifesta un declino e, infine, si ha la chiusura completa dell’azienda (c.d. “slow death”);
  • Una parte o un segmento del business chiude, oppure si verifica una perdita parziale, ma permanente, di cash flow, anche se il resto dell’azienda continua ad operare.

Le 4 tipologie di polizze previste per la copertura dei danni indiretti

L’obiettivo delle polizze danni indiretti è quello di reintegrare l’assicurato nella sua posizione ante sinistro, ossia nelle stesse condizioni in cui si sarebbe trovato, se il sinistro non fosse avvenuto. Le diverse polizze d’interruzione d’esercizio si avvicinano a questo scopo; tuttavia esse si appoggiano ad una polizza incendio, avente ad oggetto dei beni materiali, in quanto l’assicurato deve avere sicuramente i mezzi finanziari per ricostruire quanto distrutto, in un ragionevole lasso di tempo (e ciò viene consentito dall’indennizzo ottenuto con la polizza incendio), altrimenti l’interruzione si protrarrebbe indefinitamente.

Le principali polizze offerte dal mercato sono:

  • Polizza danni indiretti, basata sul volume di affari (forma “lost of profits”): indennizza la perdita dell’utile netto e l’aumento dei costi del lavoro;
  • Polizza “a margine di contribuzione”: indennizza la perdita del margine di contribuzione e l’aumento dei costi del lavoro;
  • Polizza “a forma percentuale”; questo tipo di garanzia è la forma più semplice per estendere l’assicurazione ai danni indiretti; essa prevede la maggiorazione forfettaria dell’indennizzo, liquidato per i danni (materiali e diretti) di una determinata percentuale (massimo 15%), a compenso dei danni indiretti;
  • Polizza “a diaria”: indennizza per ogni giorno di interruzione totale dell’attività dell’azienda di una cifra fissa, che viene ridotta in proporzione alla ripresa dell’attività produttiva.

Concludendo, è di fondamentale importanza rivolgersi a dei professionisti esperti/qualificati nei settori economici specifici, di cui dispone la nostra società, per la stima dei danni, che deve essere precisa, dettagliata e curata, quale strumento, anche nell’eventualità di una causa in Tribunale, che consenta al Giudice di emettere una pronuncia congrua/risarcitoria, rispetto alla richiesta avanzata da parte attrice.